I. I fatti
A. Nel numero di novembre del 2023, la rivista «Spendere Meglio» pubblica un articolo non firmato dal titolo «In giro con cane: va risarcito il ciclista?». Si tratta di un articolo con un suggerimento legale: due ragazzi in mountain bike hanno superato ad alta velocità una persona che passeggiava con il cane, spaventando l’animale. Quest’ultimo li ha rincorsi e ha provocato la caduta di uno dei ciclisti, che ora chiede un risarcimento per il danno alla bicicletta. A parere della rivista, la richiesta di risarcimento non è giustificata: il proprietario sarebbe stato responsabile del danno solo nel caso in cui non avesse sorvegliato il proprio cane, ma non sembra esser stato questo il caso, in particolare perché l’uso del guinzaglio non era obbligatorio.
Il numero seguente di «Spendere Meglio» (dicembre 2023) tratta la questione in modo più approfondito. Un lettore chiede alla redazione chiarimenti sul significato della risposta relativa all’obbligo del guinzaglio. La rivista spiega che, nello specifico, il cane non si trovava in un luogo frequentato dal pubblico e che i ciclisti sono sopraggiunti all’improvviso. Secondo l’art. 71 dell’Ordinanza sulla protezione degli animali, i cani, per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio. Questo è però obbligatorio soltanto nei luoghi frequentati dal pubblico.
B. Il 2 marzo 2024 X. inoltra un reclamo al Consiglio svizzero della stampa contro l’articolo contenuto nel numero di dicembre di «Spendere Meglio». A suo parere, sarebbe stata violata la cifra 5 (Rettifica) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (in seguito «Dichiarazione»). La frase «la passeggiata in questione non si svolgeva in un luogo frequentato dal pubblico», riportata in entrambi gli articoli, sarebbe manifestamente contraria alla verità nella misura in cui afferma che il luogo dove si sono incontrati i due ciclisti e la persona con il cane, non è un luogo frequentato dal pubblico. L’articolo violerebbe inoltre la cifra 3 (Omissione di informazioni importanti) della «Dichiarazione» citando solo l’articolo 71 dell’Ordinanza sulla protezione degli animali e non il più rilevante articolo 7 cpv. 4 della Legge cantonale sui cani.
C. Il 16 luglio 2024, il Consiglio della stampa chiede a «Spendere Meglio» d’indicare la data di pubblicazione del suo numero di dicembre, al fine di verificare il rispetto del termine per la presentazione del reclamo. Il 24 luglio 2024 il caporedattore Matteo Cheda risponde che il numero di dicembre era stato consegnato all’ufficio postale il 4 dicembre 2023. Il termine di reclamo di 3 mesi dalla data di pubblicazione è quindi stato rispettato.
D. Il 22 agosto 2024 Matteo Cheda prende posizione e chiede il rigetto del reclamo. La questione riguarda la corretta interpretazione di due normative: l’articolo 71 dell’Ordinanza federale sulla protezione degli animali, secondo cui i cani devono potersi muovere senza guinzaglio «per quanto possibile», e l’articolo 7 della legge sui cani del Canton Ticino, che impone il guinzaglio nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. La polizia e le autorità del Canton Ticino interpretano tali norme come obbligo del guinzaglio in contesti urbani; di contro, i sentieri di montagna non vengono considerati «luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali», anche in presenza di escursionisti o animali selvatici. Al riguardo, in base alle sue ricerche, Matteo Cheda non ha trovato riscontro di multe emesse dalla polizia su sentieri pedonali di montagna. Il caporedattore s’impegna a pubblicare aggiornamenti qualora un tribunale o le autorità ticinesi dovessero rivedere questa interpretazione.
E. Il caso viene trattato dalla presidenza del Consiglio svizzero della stampa, composta da Susan Boos (presidente), Annik Dubied (vice-presidente), Jan Grüebler (vice-presidente) e Ursina Wey (direttrice). La presidenza ne discute per corrispondenza.
II. Considerazione
La cifra 5 (Rettifica) della «Dichiarazione» richiede ai giornalisti di correggere qualsiasi rapporto pubblicato il cui contenuto materiale si riveli totalmente o parzialmente falso. È necessario chiarire se l’articolo contiene effettivamente fatti errati, rispettivamente un omissione di fatti importanti, come sostiene il reclamante, e avrebbe quindi dovuto essere corretto.
Matteo Cheda ha aggiunto alla sua presa di posizione un articolo apparso su «L’Inchiesta», un’altra rivista per consumatori pubblicata dalla stessa casa editrice di «Spendere Meglio». È lui stesso l’autore del testo, pubblicato nel settembre 2024. Anche «L’Inchiesta» ha trattato la questione dei cani al guinzaglio. A tal fine, la rivista ha contattato le polizie comunali del canton Ticino, che tra il 2021 e il 2023 hanno emesso 212 multe, tutte in contesti urbani o in luoghi di svago. Esse hanno chiarito che per «luoghi frequentati dal pubblico» si riferiscono alle aree di città, mentre gli animali selvatici non vengono inclusi nell’ambito della categoria «altri animali». Non è stata emessa alcuna multa sui sentieri di montagna. Questo corrisponde alle informazioni contenute nell’articolo criticato su «Spendere Meglio». Anche se X accusa la rivista di non aver citato la legge relativa all’ordinanza, questo non può essere interpretato come una violazione della «Dichiarazione». L’interpretazione della legge resta uguale. La cifra 3 (Omissione di informazioni importanti) della «Dichiarazione» non è stata violata. Non è stata violata nemmeno la cifra 5 (Rettifica) della «Dichiarazione», in quanto nel testo non si osservano informazioni mancanti o errate.
III. Conclusioni
1. Il reclamo è respinto.
2. «Spendere Meglio» non ha violato le cifre 3 (Omissione di informazioni importanti) e 5 (Rettifica) della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista».